CIRCOLARE INFORMATIVA LUGLIO 2010
D.L.78/2010: Limitazioni all’uso di contanti e titoli al portatore”: immediatamente in vigore la disposizione (art. 20) che vieta le transazioni in contanti tra soggetti diversi effettuate in unica rata senza intermediari finanziari (banche, carte di credito, Poste. ecc.) di importo pari o superiore ad € 5.000,00; il medesimo limite vale per gli assegni bancari o postali emessi senza indicazione del beneficiario nonché privi di clausola di intrasferibilità. Gli assegni circolari ed i vaglia se di importo superiore ad € 5.000,00 debbono riportare la clausola di non trasferibilità; i libretti di deposito al portatore con saldo superiore al nuovo limite dovranno essere estinti o ridotti nel saldo entro il 30/06/2011.
D.L.78/2010: Nuovo accertamento sintetico: (art. 22). Novità sostanziali per l'accertamento "sintetico” del reddito delle persone fisiche, per il quale è prevista la prima applicazione pratica di federalismo fiscale: il comune di residenza del contribuente è infatti chiamato ad una partecipazione diretta con l'agenzia delle entrate durante la fase preparatoria dell'accertamento.
Il nuovo principio si basa sull'esigenza di dichiarare un reddito congruo in relazione alle spese sostenute qualunque natura abbiano, pena il rischio di subire l'accertamento sintetico; questo può essere basato anche sull'analisi di appositi indicatori di capacità contributiva individuati ogni due anni da apposito decreto; prova contraria può essere portata dimostrando il finanziamento di tali spese con redditi esenti o legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; la soglia di attivazione del redditometro scatta, per ogni periodo d'imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato; è fatto obbligo all'amministrazione finanziaria di convocare il contribuente per fornire dati o notizie rilevanti.
D.L.78/2010: Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi” ed in perdita: Gli articoli 23 e 24 del citato decreto prevedono controlli mirati nei confronti delle imprese che nell'arco di un anno iniziano e cessano la propria attività, ovvero si dichiarano in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati agli amministratori, per oltre un periodo d'imposta.
IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2010:
"Monitoraggio degli scambi con Paesi black-list”: l’art. 1 del d.l. 40/2010 (convertito dalla legge n. 73/2010), ha istituito l’obbligo, per i soggetti passivi Iva, di comunicare telematicamente all’agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti "black list”, presenti negli elenchi dei dd. mm. del 04/05/1999 e 21/11/2001. A solo titolo esemplificativo si segnala che sono considerati paesi black-list, tra gli altri, la Svizzera, San Marino, Gibilterra, Malta, Cipro, Lussemburgo, Liechtenstein, Principato di Monaco, Taiwan, Singapore, Honk-Kong.
L’obbligo di comunicazione fa riferimento a tutte le operazioni che presentino congiuntamente i due seguenti requisiti: rilevanza ai fini Iva (anche se operazioni "non soggette”) e obbligo di registrazione ai fini Iva.
La periodicità dell’invio è trimestrale solo per i soggetti che abbiano realizzato nei quattro trimestri precedenti operazioni con paesi a fiscalità privilegiata (da considerare separatamente nelle singole categorie) per un ammontare totale trimestrale non superiore ad € 50.000; il superamento di tale soglia comporta una periodicità mensile. La scadenza della trasmissione è l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento; pertanto la prima scadenza è il 31/08 p.v. per i soggetti mensili, relativamente alle operazioni del mese di luglio.
Pertanto si invitano i signori clienti ad esaminare e segnalare allo studio tutte le operazioni poste in essere con i Paesi compresi in tali elenchi ministeriali.
"D.L.78/2010: Monitoraggio immobili in atti notarili e contratti locazione”: l’art. 19 del citato decreto prevede l’obbligatoria indicazione dei dati catastali all’atto della registrazione dei contratti di locazione in caso di nuovo contratto (modello 69), risoluzione, cessione e proroga anche in forma tacita (modello CDC). In caso di mancata indicazione sono previste sanzioni elevate.
Ricordiamo che per Legge regionale (n. 10/2009) è imposto dal 1 luglio 2010 l’obbligo di consegnare al conduttore l’attestato di certificazione energetica (rilasciato da professionisti appositamente abilitati) relativo all’immobile oggetto della locazione.
"D.L.78/2010: Ritenute sui bonifici”: l’art. 25 del citato decreto prevede l’obbligo, posto a capo di banche e Poste italiane spa, di operare e versare all’erario, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta del 10% a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari. I pagamenti che impongono tale ritenuta sono riferiti alle spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico, agevolate con le detrazioni del 36% ovvero 55%.
IN VIGORE CON EMANAZIONE DI APPOSITO PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE(data da definire):
"D.L.78/2010: Segnalazioni operazioni Iva”: l’art. 21 introduce l’obbligo, per tutti i soggetti Iva, di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni, siano esse cessioni di beni che prestazioni di servizi, rilevanti ai fini Iva poste in essere per importi pari o superiori ad € 3.000,00. Con apposito provvedimento ancora da emanare, verranno stabilite modalità e termini attuativi "tali da limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti”.
"D.L.78/2010: Autorizzazione per le operazioni intracomunitarie”: (art. 27). In sede di apertura di nuova attività occorrerà fare apposita richiesta per effettuare operazioni intracomunitarie. Entro trenta giorni, se non esistono cause ostative, l’agenzia delle Entrate invierà apposita autorizzazione ed il contribuente verrà inserito nel sistema "VIES”, cioè il sistema elettronico di scambio dati sulle partite iva comunitarie. Tale nuovo criterio obbligherà la controparte a verificare l’abilitazione alle operazioni UE del partita Iva comunicatole, la cui assenza comporterà l’impedimento alla transazione, pena l’assunzione di diretta responsabilità nei confronti del Fisco.
Per quanto riguarda le posizioni iva già attribuite, è rinviato ad un provvedimento del direttore dell'agenzia la definizione dei criteri e delle modalità per la loro esposizione nel sistema comunitario "VIES”.
IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2011:
"D.L.78/2010: Compensazione inibita per i soggetti morosi”: (art. 31). E’ stabilita l’impossibilità di procedere alla compensazione diretta dei crediti fiscali vantati, qualora allo stesso contribuente siano state notificate cartelle esattoriali per imposte erariali superiori ad € 1.500,00 e sia scaduto il termine per il loro pagamento. In caso di inosservanza la sanzione è pari al 50% dell’imposta compensata. Con apposito decreto da emanare entro il 31/10/2010, viene peraltro stabilita la possibilità di compensare le somme iscritte a ruolo con i crediti vantati relativi alle stesse imposte.
IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2011:
"D.L.78/2010: Accelerazione della riscossione: (art. 29). A partire dai provvedimenti notificati dal prossimo anno, le imposte sui redditi e l’Iva accertate dovranno essere pagate entro il termine per la proposizione del ricorso (60gg.), pena l’avvio della procedura esecutiva. L’avviso di accertamento notificato dall’ufficio diventa titolo esecutivo, contenendo l’intimazione ad adempiere. In caso di proposizione del ricorso, a titolo provvisorio, occorrerà pagare il 50% delle imposte e relativi interessi accertati dall’ufficio.
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