Compensazione in F24 di crediti verso l’Erario

Divieto dall’01/01/2011in caso di debiti a ruolo scaduti ( art.31, dl n° 78/10).

Dal 1° gennaio 2011, i debiti erariali iscritti a ruolo, di importo superiore a 1.500,00 euro, se non pagati entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, limitano la possibilità per il contribuente di effettuare la compensazione in F24.
A sostegno del divieto, opererà una sanzione pari al 50% di quanto indebitamente compensato.
Alla luce della gravità delle sanzioni previste, ogni contribuente dovrà verificare l’esistenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate relative, in tutto o in parte, a debiti verso l’Erario.
Per la corretta compilazione del modello F24, il contribuente dovrà effettuare tale verifica prima di ogni scadenza di versamento ( giorno 16 di ogni mese).
Per quanto riguarda i pagamenti delegati allo Studio, in assenza di informazioni contrarie, lo Studio procederà all’integrale compensazione tra eventuali crediti erariali e importi dovuti, declinando ogni responsabilità derivante da indebito utilizzo di crediti.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.

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