NOVITA’ 2009

(D.L. n. 185 del 29/11/2008; Legge n. 203 del 22/12/2008; D.L. n. 207 del 30/12/2008)

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

BONUS FAMIGLIA: è introdotta per il solo 2009, la possibilità di ottenere un’erogazione da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00, per le famiglie a basso reddito. Tale importo sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare e all’ ammontare del reddito annuo. La domanda deve essere presentata entro il 28 febbraio p.v.
Per i beneficiari della social card è previsto un rimborso per l’acquisto di latte artificiale e pannolini per i bambini di età compresa tra gli zero e tre anni.

MUTUI PRIMA CASA: in ipotesi di mutuo a tasso variabile, è previsto un tetto massimo per gli interessi, dato dal tasso maggiore tra il 4% e il tasso del contratto di mutuo all’epoca della stipula. La quota eccedente sarà corrisposta dallo Stato. Non potranno essere richiesti onorari notarili per gli atti di consenso in ipotesi di surrogazioni e per le operazioni di portabilità dei mutui.

DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA': è stata prorogata per il 2009 l’imposta sostitutiva del 10%, sino ad un massimo imponibile di € 6.000, per le somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed altri elementi di competitività aziendale. La detassazione è prevista per i soli lavoratori dipendenti con reddito lordo annuo inferiore a € 35.000.

RIENTRO CERVELLI DALL’ESTERO: dal 2008 e per i cinque anni successivi, tassazione irpef del 10% ed esclusione dall’Irap per ricercatori e docenti che rientrino in Italia da paesi esteri.

BONUS 55%: per le spese di riqualificazione energetica sostenute nel 2008, è consentita la detrazione automatica dall’Irpef, previa l’esistenza delle condizioni e dei requisiti tecnici già previsti in precedenza. Per gli interventi effettuati dal 1 gennaio 2009, è richiesta una comunicazione preventiva all’agenzia delle Entrate; la detrazione automatica, senza alcun tetto di spesa, è da suddividere in cinque rate annue di pari importo. E’stata prorogata al 2011 la possibilità di ottenere la detraibilità del 36% (con limite di € 48.000) per interventi di ristrutturazione edilizia: le disposizioni inerenti non hanno subito modifiche rispetto agli anni precedenti.

REDDITO D’IMPRESA

DEDUZIONI IRAP: a partire dall’esercizio 2008 è prevista la possibilità di portare in deduzione dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires) l’importo pari al 10% dell’Irap dovuta per il medesimo periodo d’imposta sui costi del personale e gli oneri finanziari. Inoltre sarà possibile chiedere telematicamente a rimborso la quota delle imposte dirette riferibile all’Irap pagata per interessi passivi e oneri del personale nei quattro anni precedenti.

RIVALUTAZIONE IMMOBILI: è consentita la rivalutazione dei beni immobili detenuti da società e imprenditori individuali, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa: in pratica gli immobili sono rivalutabili solo se iscritti tra le immobilizzazioni al 31/12/2007. La rivalutazione è possibile anche solo civilisticamente, ossia senza versamento d’imposta sostitutiva: in tal caso l’obbiettivo è solo il “restyling” del bilancio, senza che si producano le positive conseguenze di ordine fiscale usualmente derivanti dalla rivalutazione. L’aliquota di rivalutazione è del 4% per immobili non ammortizzabili, del 7% per gli immobili ammortizzabili.
E’ possibile evitare l’impatto fiscale sulle riserve appostate a seguito della rivalutazione, pagando un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
Il versamento delle imposte sostitutive può avvenire in unica soluzione (entro la data del saldo delle imposte dirette), ovvero in tre rate di uguale importo maggiorate degli interessi, nell’arco di tre anni.

SPESE DI RICERCA E SVILUPPO: per il godimento di tali spese è prevista una preventiva procedura di richiesta telematica e approvazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, che si realizza per mezzo della compilazione di un apposito modello. L’invio sarà possibile a partire dal 29/01 p.v..

ACCERTAMENTO E SANZIONI

STUDI DI SETTORE: revisione prevista per tenere conto degli effetti della crisi congiunturale. Le revisioni potranno avvenire anche oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Vengono inibiti gli ulteriori accertamenti di tipo presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono all’invito a comparire ai fini degli studi di settore (dal 2006 in poi). In tale ipotesi gli eventuali accertamenti analitico- presuntivi potranno essere effettuati solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
• Ammontare dei ricavi ricostruiti presuntivamente, superiori al 40% dei ricavi dichiarati;
• Ammontare dei ricavi ricostruiti presuntivamente, superiori in valore assoluto ad € 50.000.
Tali limitazioni operano solo in caso di fedeltà dei dati dichiarati nei modelli degli studi allegati alla dichiarazione: diversamente l’Agenzia potrà procedere all’accertamento presuntivo liberamente.

COMPENSAZIONI: abrogata la disposizione che subordinava la possibilità di compensare nel modello F24 importi superiori a € 10.000, ad una preventiva richiesta inviata all’Agenzia.
Al fine di contrastare la pratica dell’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, sono state inasprite le relative sanzioni ed allungati i termini per la notifica delle contestazioni.

RAVVEDIMENTO OPEROSO: riduzione delle sanzioni in caso di regolarizzazione spontanea:
• Pagamento entro 30 gg.: dal 3,75% al 2,5%;
• Pagamento entro un anno: dal 6% al 3%.

IVA

CORRISPETTIVI: abrogazione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i piccoli commercianti.

INTERVENTI EDILI: proroga al 2011 dell’aliquota agevolata del 10% per interventi di recupero del patrimonio edilizio di fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Come per gli anni scorsi l’agevolazione si applica sulle prestazioni di servizi e nei limiti dei valori dei beni significativi.

RIVENDITA DI AUTOVETTURE USATE: la successiva rivendita di autovetture acquistate con base imponibile del 40% (quando il cedente a sua volta ha detratto solo in parte l’imposta) e con diritto alla medesima misura di detrazione, prevede che la base imponibile sia determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detraibilità. Analogamente in caso di cessione di contratto di leasing di un’autovettura, anche se questo costituisce prestazione di servizi, la base imponibile sarà ridotta del 40%. Il cessionario del contratto potrà detrarre l’imposta addebitata nella misura del 40%.

IVA PER "CASSA": in attesa di uno specifico decreto che definisca il volume d’affari massimo per l’applicabilità della presente disposizione, si segnala quanto noto al momento.
Ogni operazione Iva potrà beneficiare del differimento dell’esigibilità e della detrazione alla data del pagamento del corrispettivo, anziché alla data riportata sul documento. Tale sospensione non potrà durare per un periodo superiore all’anno dal momento di effettuazione dell’operazione, tranne nelle ipotesi in cui il cessionario incorra in procedure concorsuali o esecutive. E’ fatto obbligo di indicare in fattura l’applicazione dello specifico meccanismo.
Sono esclusi coloro che sono assoggettati al regime del “reverse charge” o ad altri regimi speciali.
In ipotesi di pagamenti frazionati ogni pagamento dovrà essere opportunamente suddiviso, ai fini della detraibilità o esigibilità, in imponibile ed Iva con un apposito calcolo

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