NOVITA’ 2011

(Legge di stabilità n. 220/2010- manovra correttiva- d.l. 78/2010)

IVA:

Modifiche sulla territorialità Iva: è introdotta dal 1 gennaio 2011 una modifica al criterio di applicazione Iva per alcuni servizi resi in ambito intracomunitario. In particolare per le prestazioni di servizi culturali, scientifici, didattici, artistici, sportivi, ricreativi e simili, comprese le prestazioni inerenti a fiere ed esposizioni, effettuate verso soggetti passivi Iva, viene applicato non più il criterio del luogo dell’esecuzione (in vigore fino al 31/12/2010), bensì il criterio generale proprio delle prestazioni di servizio, ossia del paese del committente (art. 7-quinquies, dpr 633/72). Pertanto l’operatore italiano che riceve una prestazione di servizi inerenti ad esempio ad una fiera, da un soggetto che risiede in altro paese UE, avrà l’obbligo di assolvere l’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile e di presentare il modello Intrastat servizi.

CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE: dal 1° gennaio è stato innalzato da quattro a cinque anni il periodo di tempo entro il quale la vendita di un immobile abitativo da parte dell’impresa che lo abbia costruito o ristrutturato, anche mediante appalto, rimane imponibile, rinviando di un ulteriore anno pertanto l’applicazione del regime di esenzione Iva.

NUOVA INVERSIONE CONTABILE IVA: dal 1 aprile 2011, le cessioni di telefoni cellulari (non relativi accessori), e di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori ed unità centrali di elaborazione (che siano venduti prima dell’installazione nel pc), saranno soggette al meccanismo dell’inversione contabile (“reverse-charge”). Con circolare n. 59 del 23/12/2010, l’agenzia delle Entrate ha precisato che sono escluse le cessioni effettuate nella fase del commercio al dettaglio, anche quando l’acquirente soggetto passivo Iva richiede la fattura.

ELENCHI OPERAZIONI IVA: il provvedimento dell’agenzia delle entrate emesso il 22/12/2010, detta le regole inerenti i nuovi elenchi: tutti i soggetti passivi Iva dovranno comunicare annualmente, l’elenco delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute), di importo pari o superiore ad € 3.000; tale importo si assume al netto dell’Iva. Per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione l’importo si eleva ad € 3.600 (Iva inclusa). Al fine di verificare la presenza dell’obbligo:
- in caso di contratti collegati, si valuta l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti;
- nel caso di contratti da cui derivano corrispettivi periodici (appalto, fornitura, somministrazione, ecc), si tiene conto dei corrispettivi dovuti nell’anno solare.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:
le importazioni; le esportazioni ex art. 8, lett. a) e b) dpr 633/72; cessioni e prestazioni soggette all’obbligo della comunicazione “black-list”; operazioni comunicate all’anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7 del DPR 605/73 (assicurazioni, servizi telefonici, di energia elettrica, gas, ecc.). Inoltre, in fase di prima applicazione sono altresì escluse le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione effettuate fino al 30 aprile 2011.
Per ciascuna operazione, occorrerà indicare:
- la partita Iva o codice fiscale della parte (ovvero i dati identificativi della stessa);
- la data di registrazione o effettuazione dell’operazione;
- corrispettivi dovuti e l’Iva (ovvero l’indicazione di esenzione o non imponibilità)
La comunicazione va inviata telematicamente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Per il solo anno 2010:
- l’invio ha scadenza 31 ottobre 2011;
- comprenderà le sole operazioni con obbligo di fattura;
- la soglia di rilevanza è elevata ad € 25.000.

REGIME AUTORIZZATORIO PER LE OPERAZIONI INTRA-UE: da quest’anno è in vigore un nuovo regime in base al quale, per poter operare con soggetti residenti in altri paesi intracomunitari, occorrerà apposita autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. I soggetti che iniziano l’attività, devono comunicare nella dichiarazione di inizio attività la propria intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie. Entro trenta giorni dall’attribuzione del numero di partita Iva, l’ufficio verifica i dati ed effettua una valutazione preliminare: in caso di esito negativo, emetterà un provvedimento di diniego che impedirà al contribuente di effettuare operazioni intracomunitarie. Diversamente, il contribuente può operare (a partire dal 31° giorno dalla data di “manifestazione di volontà”) e la sua posizione Iva sarà inserita nella banca dati VIES (archivio dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie). In ipotesi di comportamenti tributari a rischio, l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di revocare tale autorizzazione anche successivamente.
I soggetti già in attività, con partita Iva richiesta prima del 31/05/2010, ovvero richiesta a partire dal 31/05/2010 fino al 28/02/2011, saranno esclusi dalla banca dati Vies e conseguentemente impossibilitati ad operare soggetti stabiliti nell’Unione Europea, a partire dal 28/02/2011, a meno che:
-i primi non abbiano presentato modelli Intrastat negli anni 2009 e 2010 oppure non abbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi Iva per il 2009; i secondi (soggetti con attribuzione di partita Iva avvenuta dal 31/05/2010 al 28/02/2011), non abbiano presentato modelli riepilogativi Intrastat per il secondo semestre 2010.
Entrambe le categorie a rischio esclusione, qualora intendano effettuare operazioni intracomunitarie, debbono manifestare la propria volontà in tal senso, con un’apposita istanza da presentare direttamente all’Agenzia delle Entrate. Anche in tal caso verranno effettuati i controlli previsti ed applicate le nuove regole relative alla proceduta di diniego e revoca.
I soggetti inclusi nel sistema VIES verranno particolarmente e costantemente monitorati, al fine di verificarne la pericolosità fiscale e quindi, qualora se ne verificasse la necessità, di revocarne l’autorizzazione. Pertanto occorrerà valutare concretamente l’opportunità di mantenere tale posizione se i contatti commerciali con operatori Ue fossero davvero solo occasionali (ad esempio per acquisti di ridotto importo).
Si suggerisce comunque agli interessati di verificare l’avvenuta abilitazione della propria posizione attraverso i sistemi di interrogazione delle partite Iva intracomunitarie.

ACCERTAMENTI: si inasprisce e potenzia l’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite strumenti già noti: gli accertamenti parziali potranno essere innescati, non solo sulla base di accessi, ispezioni e verifiche, ma anche a seguito di questionari e segnalazioni derivanti da fonti diverse, comunque a disposizione dell’amministrazione finanziaria.
Il controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-ter d.p.r. 600/73, verterà prevalentemente sui soggetti ritenuti a maggior rischio di evasione.
Gli avvisi di accertamento notificati a partire dal 01/07/2011, relativi ai periodi di imposta 2007 e successivi, rappresentano titolo esecutivo per procedere al recupero di quanto dovuto dal contribuente, una volta decorsi i termini per impugnare l’avviso stesso.
La finanziaria 2011 interviene anche sulla misura delle sanzioni dovute nell’ambito degli istituti deflattivi previsti dalla nostra normativa (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mancata impugnazione, ravvedimento operoso). In particolare, per le violazioni commesse a partire dal 01 febbraio 2011, le sanzioni relative al ravvedimento operoso, passeranno dal 2% al 3%, se sanate entro 30 giorni, dal 3% al 3,75%, se sanate nel termine di presentazione della dichiarazione dell’anno di violazione. A seguito del D.M. 07/12/2010, si modifica il saggio di interesse legale dal 01/01/2011, che passa dal 1% al 1,5% annui.

NUOVO TRATTAMENTO FISCALE DEI LEASING IMMOBILIARI: con l’art. 1, commi 15 e 16 della Legge di stabilità, il legislatore ha cercato di rendere omogenee le disposizioni inerenti la fiscalità indiretta, nelle due ipotesi di acquisto in proprietà di un immobile ed acquisto dello stesso tramite ricorso al leasing finanziario.
Le nuove disposizioni consentono di suddividere in due quote uguali le imposte ipocatastali tra il momento di acquisto del bene da parte della società di leasing e il momento di acquisto da parte dell’utilizzatore, nonché di sterilizzare l’imposta di registro pagata annualmente con il recupero in sede di riscatto.
Pertanto: per i contratti di leasing immobiliare stipulati a partire dal 01/01/2011 viene eliminata l’agevolazione che permetteva la riduzione del 50% del carico delle imposte ipocatastali all’atto dell’acquisto e del riscatto dell’immobile strumentale. Inoltre le imposte ipocatastali e di registro sono applicate in misura fissa all’atto del riscatto dell’immobile, come pure in ipotesi di cessione derivante da risoluzione del contratto di leasing risolto per inadempienza del conduttore. E’ stata abrogata la disposizione che prevede lo scomputo dell’imposta di registro, pagata nel corso del contratto di leasing, dal carico delle imposte ipocatastali al momento del riscatto dell’immobile.
Per i contratti di leasing immobiliare in corso alla data del 01/ 01/2011, viene introdotto un particolare meccanismo che provvede ad allinearli alle nuove disposizioni: entro il 31/03/2011 occorrerà versare in unica soluzione un’imposta sostitutiva delle ipotecarie e catastali, già applicate in misura ridotta all’atto dell’avvio della locazione finanziaria (se successiva ad ottobre 2006).
L’importo dell’imposta sostitutiva scaturisce dall’applicazione del 2% sul valore d’acquisto dell’immobile da parte della società di leasing, ridotto dell’imposta di registro pagata sui canoni, al netto di una riduzione percentuale pari al 4% per ciascun anno di durata residua del contratto.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: sono prorogate per tutto il 2011 le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, pari al 55% delle spese sostenute, stabilendo la ripartizione in dieci quote annuali, anziché in cinque.

COMPENSAZIONI: dal 01/01/2011 è vietata la compensazione dei crediti per imposte erariali, fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti, se di ammontare superiore ad € 1.500,00.
Quindi, se il contribuente con crediti da compensare:
-ha somme iscritte a ruolo per debiti diversi da imposte erariali, scadute e di importo superiore ad € 1.500, può compensare;
-se il contribuente ha somme iscritte a ruolo per debiti erariali, scadute ma di importo inferiore ad € 1.500,00, può compensare;
-se il contribuente ha somme iscritte a ruolo per debiti erariali, scadute e di importo superiore ad € 1.500,00 non può compensare: qualora proceda comunque alla compensazione, rischia una sanzione pari al 50% delle somme indebitamente compensate.
Si attende l’emanazione di un apposito decreto che renda attuabile il previsto pagamento tramite compensazione tra i ruoli scaduti ed i crediti vantati relativi alle medesime imposte.

Rimaniamo in attesa degli importanti provvedimenti che regoleranno le modalità di opzione della tassazione tramite cedolare secca, per i redditi di locazione immobiliare, nonché del software per il calcolo del nuovo redditometro.

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